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Anagrafe/Sdoganamento Effetti Personali

Hanno diritto all’esenzione doganale sulle masserizie i cittadini italiani iscritti all’AIRE che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto continuativamente e permanentemente all’estero per almeno 12 mesi.

Alla luce delle piu’ recenti innovazioni normative – in particolare quelle introdotte dall’art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha parzialmente novellato il precedente D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – la precedente dichiarazione consolare è sostituita – anche in ossequio a prassi adottabili ai fini di un corretto snellimento delle procedure amministrative – da autocertificazione dell’interessato, secondo quanto previsto dagli artt. 45, 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000.

Tale autocertificazione, corredata dalla copia di un documento di identita’ valido del dichiarante, potra’ essere presentata agli uffici della Pubblica Amministrazione in Italia, senza necessita’ siano apposti visti o effettuate verifiche da parte dell’Autorita’ consolare.

La normativa sull’importazione in franchigia, il fac-simile di autocertificazione (anche per veicoli) da redarre e presentare alla dogana sono scaricabili a piè di pagina.

Per dubbi o domande di chiarimento, si prega di contattare direttamente l’ufficio telematico dell’Agenzia delle Dogane oppure l’ufficio doganale del luogo di sbarco delle proprie masserizie.