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Cittadinanza per matrimonio

1 – Cenni normativi

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

Legge N.123 del 21 aprile 1983

Legge N. 91 del 5 febbraio 1992

Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017

Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018

Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020

 

2 – Requisiti per la richiesta della cittadinanza

Residenza nella circoscrizione consolare:

  • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;
  • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);

Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

 

3 – Documenti necessari per la richiesta di cittadinanza

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

La traduzione in italiano deve essere certificata conforme dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille.

In merito, si raccomanda di verificare le relative istruzioni pubblicate nei siti degli uffici consolari italiani nel Paese di emissione del certificato.

Alcune informazioni sui certificati di nascita statunitensi

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza  – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

La traduzione in italiano deve essere certificata conforme dall’Ambasciata/Consolato competente o legalizzata con Apostille.

Si rammenta che le persone che hanno assunto il cognome del coniuge o comunque cambiato nome dovranno richiedere i certificati penali agli uffici competenti con il nome posseduto correntemente nonché con il nome risultante dall’atto di nascita e con ogni altro nome con cui siano o siano stati conosciuti, nella modalità “a.k.a”. oppure “formerly known as”.

Alcune informazioni sui certificati penali statunitensi

Per gli USA, oltre al certificato penale dello Stato di origine/residenza, dovrà essere presentato anche il certificato penale federale rilasciato dal Federal Bureau of Investigation, CJIS Division.

L’Apostille dovrà essere rilasciata dal Dipartimento di Stato di Washington DC e dovrà legalizzare la firma dell’ufficiale FBI che ha firmato il certificato.

3. Versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno. A partire dal 25 maggio 2022 il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo
tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza.

5. Copia integrale dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio (DPR 445/2000)

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
1.Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione
2.I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico

L’America Italy Society di Filadelfia offre corsi, esami, e certificazione CILS/CLIQ necessaria nei casi di Cittadinanza Italiana per matrimonio. Cliccare sul link seguente per maggiori informazioni su date e procedure.

https://www.aisphila.org/cils-language-certification.html

 

4 – Procedura

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda).

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.); si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it. Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e HelpDesk dedicati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

  • Nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita;
  • Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa. Nel caso di discordanze, si prega di assicurare che siano presenti annotazioni nell’atto di nascita dell’eventuale cambio cognome e/o nome o annotazioni nell’atto di matrimonio formato all’estero, debitamente legalizzato e tradotto in italiano, o di produrre una dichiarazione di esatte generalità, rilasciata dalle competenti autorità consolari del Paese di cittadinanza, presenti sul territorio italiano, e legalizzata dalla Prefettura italiana di competenza;
  • Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno.

Per le domande presentate fino al 19/12/2020, il termine del procedimento è di 48 mesi. Per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173) il termine è di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:
◾atto integrale di matrimonio o estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal competente Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto;
◾certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);
◾certificato di esistenza in vita del coniuge/parte civile dell’unione civile, nel caso in cui non possa essere presente al giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

5. Semplificazione amministrativa e costi

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:

Contributo di euro 250 a favore del Ministero dell’Interno e Imposta di bollo di 16 euro. A partire dal 25 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Sino al 5 luglio si potranno utilizzare in alternativa le altre ordinarie modalità di pagamento, dopo
tale data PagoPA sarà l’unica modalità di pagamento.

Informazioni sull’autentica di documenti destinati alla cittadinanza per matrimonio

tutti i certificati penali e il certificato di nascita dovranno essere autenticati prima del loro caricamento nel portale. A tale riguardo La invitiamo a farli pervenire – inviandoli per posta o portandoli di persona – al nostro Ufficio Cittadinanza, che provvederà a tale autentica. Ricordiamo che verrà applicata una percezione consolare, il cui importo e’ verificabile sul sito del nostro ufficio, cliccando sul link della “tabella consolare“. La tabella viene modificata ogni tre mesi.

Per I documenti citati sopra fare riferimento all’art. 72A – ‘dichiarazione di conformita’ della traduzione in italiano’ – e moltiplicare la relativa cifra per ogni pagina del testo originale.

L’ufficio riceve pagamenti esclusivamente in forma di USPS “Money Order postale”. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni in relazione alle autentiche direttamente all’indirizzo elettronico: cittadinanza.filadelfia@esteri.it.

Nel caso per i documenti si richieda la restituzione via posta, è necessario consegnare all’ufficio una busta affrancata (USPS Priority o Express, UPS, o altro), provvista di numero di tracciamento– Tracking Number – che verrà utilizzata per l’invio.