Cos'è l’autocertificazione?
E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi.
Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Le dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Infatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si è messo in atto un importante processo di semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Certificati sostituiti dall’autocertificazione
L’autocertificazione può essere sostitutiva di:
1. NORMALI CERTIFICAZIONI
Si può dunque ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
data e luogo di nascita;
residenza;
cittadinanza;
godimento dei diritti politici;
stato di celibe, coniugato o vedovo;
stato di famiglia;
esistenza in vita;
nascita del figlio;
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
posizione agli effetti degli obblighi militari;
iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
titoli di studio acquisiti;
qualifiche professionali;
esami sostenuti universitari e di stato;
titoli di specializzazione;
titoli di abilitazione;
titoli di formazione;
titoli di aggiornamento;
titoli di qualificazione tecnica;
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
codice fiscale o partita IVA;
qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente;
qualità di casalinga;
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
assenza di condanne penali;
qualità di vivenza a carico;
tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Quali sono i casi in cui l’autocertificazione non è MAI ammessa
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione non è mai ammessa per i certificati:
medici;
sanitari;
veterinari;
di origine;
di conformità all’Ue;
marchi;
brevetti.