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Novita’ su iscrizione A.I.R.E.

L’iscrizione all’AIRE produrra’ i suoi effetti a decorrere dalla data in cui il cittadino aveva presentato l’istanza all’Ufficio Consolare: significativo contributo dell’Amministrazione all’innovazione e alla certezza del diritto.

Il Decreto Legge 25 marzo 2019 n. 22 (c.d. “Decreto Brexit”) contiene, al fine di rendere piu’ spedita e certa la decorrenza dell’iscrizione Aire, la seguente disposizione: tutte le iscrizioni AIRE, effettuate dai comuni in base a domande presentate agli uffici consolari a partire dal 26 marzo u.s., avranno decorrenza dalla data di presentazione della domanda, purche’ completa. La norma prevede altresi’ che la decorrenza dell’iscrizione per tutte le domande presentate prima del 26.03.2019, non ancora trasmesse ai comuni, sia invece fissata al 26 marzo u.s..
L’unica differenza rispetto al passato sta nel fatto che ora e’ assolutamente necessario comunicare al Comune la data in cui e’ stata presentata l’istanza, ovvero la data in cui si e’ proceduto d’ufficio alla richiesta di iscrizione (commi 6 e 9 dell’art. 6 della legge 470/1988).

Tali cambiamenti hanno rilevanti effetti positivi in termini di celerita’ procedurale e maggiore certezza. Infatti, la decorrenza dell’iscrizione all’anagrafe degli italiani all’estero dal momento della domanda allinea il regime applicabile agli italiani all’estero a quello gia’ previsto per le iscrizioni nell’anagrafe della popolazione residente: in tal modo, e’ stata introdotta una rilevante semplificazione nel rapporto tra amministrazione e cittadini residenti all’estero.