{"id":288,"date":"2023-05-23T15:34:07","date_gmt":"2023-05-23T19:34:07","guid":{"rendered":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/?page_id=288"},"modified":"2026-03-03T12:37:13","modified_gmt":"2026-03-03T16:37:13","slug":"trascrizione-atti-di-nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/","title":{"rendered":"Trascrizione atti di nascita per minori"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff0000;\"><strong>CI SI RISERVA DI APPORTARE ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN CORSO D\u2019OPERA<\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>Si ringrazia il Consolato Generale d\u2019Italia a Edimburgo per la produzione<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>La Legge n.74 del 23\/05\/2025<\/strong>, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025,<strong>\u00a0ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti di nascita dei minori nati all\u2019estero.<\/strong><\/p>\n<p>La nuova legge di cittadinanza ha introdotto il principio per cui \u00e8 considerato<strong>\u00a0non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi \u00e8 nato all\u2019estero,\u00a0<\/strong>anche prima della data di entrata in vigore dalla legge n.74 del 23\/05\/2025,<strong>\u00a0ed \u00e8 in possesso di altra cittadinanza o anche solo del diritto ad acquistarla<\/strong>,\u00a0<strong><u>salvo<\/u><\/strong>\u00a0che ricorra una delle condizioni di seguito illustrate.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/SPECCHIETTO-RIASSUNTIVO.pdf\"><strong><u>SPECCHIETTO RIASSUNTIVO\u00a0CLICCARE <\/u><\/strong><strong>QUI<\/strong><\/a><\/p>\n<p>NOTA: per la registrazione delle nascite di un minore,\u00a0 gli atti di stato civile del\/i genitore\/i italiano\/i devono essere registrati al comune italiano di riferimento. Tali atti includono matrimonio e\/o divorzi in corso e precedenti alla nascita del minore. Se i genitori non erano sposati alla nascita del minore, si prega di far riferimento a quanto riportato su <a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/FIGLI-NATI-FUORI-DAL-MATRIMONIO.pdf\">questo link<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>ACQUISTO AUTOMATICO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI NATI ALL\u2019ESTERO DI CITTADINI ITALIANI.<\/strong><\/span><\/h5>\n<p>Il minore\u00a0<strong><u>nato all\u2019estero<\/u><\/strong>\u00a0da genitori italiani \u00e8 considerato<strong>\u00a0<u>automaticamente<\/u>\u00a0<\/strong>cittadino italiano\u00a0<strong><u>solo<\/u>\u00a0se\u00a0<\/strong>ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li><strong><em>Alla data di nascita il minore pu\u00f2 ottenere\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana, cio\u00e8 non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza per esempio iure sanguinis, iure soli, cittadinanza per opzione, ecc.<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em>I nati negli Stati Uniti acquisiscono la cittadinanza statunitense per <em>Ius soli<\/em>, cioe\u2019 per nascita sul territorio.<\/li>\n<li><strong><em>Alla data di nascita del minore, un ascendente\u00a0<u>di primo o di secondo grado<\/u>\u00a0(genitori\/nonni)\u00a0<u>possiede<\/u>\u00a0(o possedeva al momento della morte),\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana.<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em>Alla richiesta di trascrizione deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare in maniera incontrovertibile che, al momento della nascita del minore, uno dei genitori o dei nonni fosse esclusivamente cittadino italiano (o lo fosse al momento della morte, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita del minore).<br \/>\n<em><u>La responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di non naturalizzazione, rilasciata dalle competenti autorit\u00e0 di tutti i paesi in cui l\u2019ascendente abbia eventualmente risieduto, \u00e8\u00a0esclusivamente a carico del richiedente<\/u><\/em>. Non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso esclusivo della cittadinanza italiana di genitori\/nonni, <a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/documentazione-comprovante-il-possesso-esclusivo-della-cittadinanza-italiana-di-genitori-nonni\/\"><strong>vedi QUI <\/strong><\/a><\/u><\/li>\n<li><strong><em>Il\u00a0<u>genitore<\/u>\u00a0cittadino italiano\u00a0<u>\u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi<\/u>\u00a0successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e\u00a0prima della data di nascita del figlio\/a.<\/em><\/strong><em><br \/>\n<\/em>Il genitore cittadino italiano che ha acquistato la cittadinanza per matrimonio, per residenza, o per beneficio di legge, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno\u00a0<u>2 anni continuativi\u00a0successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a.<\/u>\u00a0Non rileva la residenza in Italia del cittadino italiano prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero e non sar\u00e0 ritenuta valida alcuna autodichiarazione riguardo alla residenza<br \/>\nLa responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di residenza \u00e8\u00a0<u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u>.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante la residenza in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a, <a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/documentazione-comprovante-la-residenza-in-italia-per-almeno-due-anni-continuativi-successivamente-allacquisto-della-cittadinanza-italiana-e-prima-della-data-di-nascita-del-figlio-a\/\"><strong>vedi QUI.<\/strong><\/a><\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>SE UNO DEI PRECEDENTI 3 REQUISITI E\u2019 SODDISFATTO, SI PUO\u2019 PROCEDERE ALLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELLA NASCITA SECONDO LE MODALITA\u2019\u00a0<a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/documentazione-da-presentare-per-i-casi-di-acquisto-automatico-di-cittadinanza-italiana-da-parte-di-minori-nati-allestero-da-cittadini-italian\/\"><strong>QUI<\/strong><strong><u> RIPORTATE<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>SE NON SONO SODDISFATTI I REQUISITI DI CUI AI PUNTI 1,2 o 3, IL MINORE PUO&#8217; ACQUISIRE LA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE SE ENTRAMBE I GENITORI LO DESIDERANO:<\/p>\n<h5><span style=\"color: #3366ff;\"><strong>NUOVI CASI DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ALL\u2019ESTERO DA PARTE DEI FIGLI MINORENNI DI CITTADINI ITALIANI CHE\u00a0<u>NON<\/u>\u00a0TRASMETTONO AUTOMATICAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA.<\/strong><\/span><\/h5>\n<h6>Il minore\u00a0<u>nato all\u2019estero<\/u>\u00a0da genitori italiani, che\u00a0non\u00a0possa essere considerato automaticamente cittadino italiano in conseguenza dei limiti di cui sopra (ovvero: minore in possesso di altra cittadinanza; genitori\/nonni in possesso di altra cittadinanza), potr\u00e0 acquistare la cittadinanza italiana\u00a0<u>per beneficio di legge<\/u>\u00a0se i genitori o il tutore dichiarano la volont\u00e0 dell\u2019acquisto della cittadinanza\u00a0entro un anno dalla nascita del minore\u00a0e ricorrono\u00a0<u>congiuntamente<\/u>\u00a0i seguenti requisiti:<\/h6>\n<h5><\/h5>\n<ol>\n<li><em><strong>Almeno uno dei genitori \u00e8 cittadino italiano iure sanguinis.<\/strong><\/em><strong><em><br \/>\n<\/em><\/strong>Si escludono quindi i casi di cittadini italiani per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91\/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91\/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91\/1992 o art. 10 della legge n. 555\/1912), o\u00a0<em>iuris communicatione\u00a0<\/em>(articolo 14 della legge n. 91\/1992)<em>.<\/em><em><br \/>\n<\/em>La responsabilit\u00e0 di fornire una valida prova di possesso della cittadinanza\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0\u00e8\u00a0<u>esclusivamente a carico del richiedente<\/u>.<br \/>\n<u>Per maggiori informazioni sulla documentazione comprovante il possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis dei genitori\/nonni, <strong>vedi\u00a0<\/strong><\/u><a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/documentazione-comprovante-il-possesso-della-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis-dei-genitori-nonni\/\"><strong>QUI<\/strong><\/a><u>.<\/u><\/li>\n<li><em><strong>Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano la\u00a0<\/strong><\/em><a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/dichiarazione-di-volonta\/\"><em><strong>dichiarazione di volont\u00e0<\/strong><\/em><\/a><em><strong>\u00a0dell\u2019acquisto della cittadinanza\u00a0<u>entro un anno<\/u>\u00a0dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione, anche adottiva durante la minore et\u00e0, da cittadino italiano.<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Modalit\u00e0 di presentazione della\u00a0<a href=\"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/dichiarazione-di-volonta\/\">DICHIARAZIONE DI VOLONTA\u2019<\/a><\/p>\n<p><strong>IMPORTANTE:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il minore che acquista la cittadinanza italiana\u00a0<u>per beneficio di legge<\/u>\u00a0non<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 cittadino per nascita o\u00a0<em>iure sanguinis<\/em><\/strong>. In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore acquista la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione effettuata da entrambi i genitori).<\/li>\n<li>Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza\u00a0<u>a seguito di dichiarazione di volont\u00e0<\/u>\u00a0come illustrato sopra, pu\u00f2 rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c8 stata altres\u00ec introdotta una\u00a0<strong>norma transitoria (art. 1, c. 1-ter del D.L. n. 36\/2025)\u00a0<\/strong>che consente la possibilit\u00e0 di effettuare la suddetta dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza in favore di minore figlio di cittadino\/a, al quale non venga trasmessa automaticamente la cittadinanza, allorch\u00e9 ricorrano\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong><u>minore et\u00e0 del figlio alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36\/2025)<\/u><\/strong>;<\/li>\n<li><strong>genitore cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u><\/strong>\u00a0riconosciuto come tale sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, o sulla base di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>dichiarazione dei genitori o del tutore presentata all\u2019Ufficio consolare\u00a0<strong><u>entro il 31 maggio 2029, <\/u><\/strong>come da proroga della legge del 28 febbraio 2026 n.26.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si precisa che in entrambi i casi trattandosi di\u00a0<strong><u>acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d<\/u><\/strong>\u00a0il minore non acquister\u00e0 la cittadinanza dal giorno della nascita ma\u00a0<strong><u>dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori in Consolato<\/u><\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"CI SI RISERVA DI APPORTARE ULTERIORI AGGIORNAMENTI IN CORSO D\u2019OPERA Si ringrazia il Consolato Generale d\u2019Italia a Edimburgo per la produzione \u00a0 La Legge n.74 del 23\/05\/2025, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n.36 del 28\/03\/2025,\u00a0ha introdotto importanti limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana e di conseguenza anche alla procedura di trascrizione degli atti [&hellip;]","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"parent":86,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-288","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=288"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/288\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4042,"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/288\/revisions\/4042"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/86"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consfiladelfia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}