ISTRUZIONI PER
LE IMPRESE E PER I TECNICI DI FIDUCIA PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 84 DEL D.P.R.
5 OTTOBRE 2010, N. 207
In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il cui art.
La nuova diposizione normativa innova le modalità di inserimento dei
dati nella banca dati informatizzata degli appalti pubblici, gestita
dall'Autorità per
Attività procedimentale degli
Uffici consolari all’estero
1. Il Consolato accredita all’emissione dei certificati di lavori
eseguiti all’estero uno o più professionisti, e ne da adeguata pubblicità sul
proprio sito Internet.
2. - L'impresa comunica al Consolato competente per territorio la necessità
di certificare un'opera realizzata all'estero. Nel caso l’impresa presenti la
richiesta ad un Consolato diverso da quello nella cui circoscrizione è stata
realizzata l’opera, sarà reindirizzato al Consolato competente.
3 -
4. - Il tecnico di fiducia – scelto autonomamente dall’impresa tra
quelli indicati nell’elenco fornito dalla Sede, previa verifica delle
condizioni di incompatibilità – produce un certificato conforme al modello B
semplificato. Il certificato viene consegnato alla Sede in formato elettronico
e cartaceo datato, timbrato e firmato dal professionista e corredato di
autocertificazione circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità.
5. Ove necessario, il certificato conforme al modello B semplificato è
debitamente legalizzato e completo di traduzione conforme rilasciata
dall’Ufficio Consolare, ovvero eseguita da un traduttore ufficiale.
6. – L’Ufficio Consolare verifica che il timbro e la firma presenti sul
certificato corrispondano ad uno dei tecnici accreditati, quindi trasmette i
dati alla struttura centrale del MAE.
Costo
del servizio reso dagli Uffici all’estero
L'impresa richiedente è tenuta al pagamento del servizio, fissato per il
solo inserimento dati in € 100,00 per un
certificato costituito da un massimo di 8 pagine, e € 10,00 per ogni pagina in
più. Tale importo è soggetto a revisione biennale.
L’importo è corrisposto direttamente alla Sede interessata mediante
bonifico bancario, come corrispettivo di “servizio alle imprese per CEL”.
Attività
procedimentale della struttura centrale del MAE
Con la convalida dei dati inseriti dalla Sede estera, la struttura
centrale del Ministero provvede
all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui all’articolo
8 del DPR 207/2010.
Il tecnico di fiducia
Riferimento normativo
Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, “la
certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di
fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri”.
Natura del rapporto fiduciario.
Per “tecnico di fiducia” si intende un professionista in possesso dei
requisiti necessari per adempiere correttamente al mandato richiesto dalla
legge italiana. La “fiducia” consiste pertanto nella verifica che i requisiti
professionali del tecnico corrispondono alle indicazioni espresse dalla
normativa. L’Ufficio consolare informa i professionisti interessati circa le
conseguenze civili e penali per false attestazioni.
Accreditamento dei tecnici.
Per ottenere l’accreditamento il tecnico deve:
a) possedere i requisiti
giuridici per emettere la certificazione, requisiti che si concretizzano
generalmente nell’iscrizione al corrispondente ordine professionale (ingegneri
o architetti);
b) possedere i requisiti
tecnico-professionali che, in base all’ordinamento dello Stato in cui è stata
realizzata l’opera, sono necessari per certificare la medesima;
c) conoscere la normativa
italiana. In particolare, il Codice dei contratti (Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163) e il relativo Regolamento di esecuzione (Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207)
In materia di accreditamento del tecnico di fiducia è opportuno
precisare che:
-
il
requisito sub a) può ben ricomprendere quello sub b), assorbendolo interamente;
-
il
requisito sub c) è autocertificabile da parte dell’interessato con le modalità
e le prescrizioni di cui all’art. 3, d.P.R. 28/12/2000, n. 445;
-
è sempre
possibile accreditare tecnici italiani, debitamente iscritti all’Ordine
professionale competente, nel qual caso il possesso dei requisiti summenzionati
è realizzato implicitamente.
L’ufficio Consolare provvede a custodire l’elenco dei professionisti
accreditati con il deposito del timbro e della firma per la verifica al momento
della consegna del certificato da parte dell’Impresa.
Compatibilità
e verifiche
Il tecnico che emette il certificato non può essere:
1) Dipendente a qualsiasi
titolo di una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel
certificato; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre
anni alla data di emissione del certificato;
2) Titolare a qualsiasi
titolo, personalmente o come rappresentante di società, di un rapporto
contrattuale con una qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel
certificato, con eccezione dei contratti per il rilascio delle certificazioni
in parola; eventuali rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni
alla data di emissione del certificato;
3) Titolare di cariche
legali di qualsiasi natura presso imprese controllate o collegate con una
qualsiasi delle imprese italiane e locali menzionate nel certificato; eventuali
rapporti passati devono essere cessati da almeno tre anni alla data di
emissione del certificato;
4) Congiunto sino al terzo
grado con uno qualsiasi dei rappresentanti legali di una qualsiasi delle
imprese italiane e locali menzionate nel certificato.
Le circostanze di cui sopra sono autocertificate dal professionista in
allegato a ciascun certificato.
All’atto dell’accreditamento del tecnico di fiducia, l’Ufficio consolare
verifica presso gli enti locali competenti (ordini professionali, Università)
l’autenticità dei requisiti prodotti secondo la norma locale (laurea,
abilitazione, iscrizione all’ordine). In caso negativo, oltre a rifiutare
l’accreditamento, è data comunicazione alle autorità giudiziarie e
professionali competenti.
Laddove il professionista iscritto manifesti palese disconoscenza della
norma di cui trattasi, ovvero risulti aver emesso certificazioni false o
inesatte, ovvero risulti affetto da condizioni di incompatibilità, il medesimo
è immediatamente cancellato d’ufficio dall’elenco dei tecnici accreditati;
contestualmente è data comunicazione alle autorità giudiziarie e professionali
competenti italiane e locali.
Compiti
del tecnico di fiducia
Il tecnico di fiducia deve compilare il modello B semplificato
predisposto dall’AVCP compilato in tutti i suoi campi, ove esistenti, sulla
base delle informazioni desunte dall’ispezione dell’opera eseguita e dall’esame
dei documenti contrattuali e contabili dei lavori. In particolare, al tecnico
di fiducia compete l’individuazione, per l’opera da certificare, delle
categorie e classi di lavori con riferimento al DPR 207/2010 art. 61 e Allegato
A; il modulo così compilato deve essere consegnato all’impresa richiedente e
all’Ufficio consolare in formato elettronico e cartaceo datato, firmato e
timbrato con gli estremi dell’iscrizione all’ordine professionale di
appartenenza con allegata l’autocertificazione di insussistenza delle
condizioni di incompatibilità.
Si sottolinea che la certificazione in parola non costituisce, sotto
alcun profilo tecnico o giuridico, documento sostitutivo del Certificato di
collaudo statico né tecnico amministrativo. Se esiste un certificato di
collaudo è acquisito agli atti del certificatore.
Onorario
del tecnico di fiducia
L’onorario del tecnico di fiducia della Sede è concordato direttamente
tra il professionista e l’impresa richiedente.
Il
tecnico di fiducia del Ministero degli esteri
L’elenco dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri è comunicato
a tutte le Sedi consolari, che provvedono ad aggiungerli al proprio elenco di
soggetti abilitati all’emissione delle certificazioni.
Il reclutamento dei tecnici di fiducia del Ministero degli esteri da
parte delle Imprese per l’emissione dei certificati avviene con le stesse
modalità dei tecnici di fiducia delle Sedi, essendo unico l’elenco dei soggetti
abilitati per ciascuna Sede. Nel caso in cui il modello B semplificato sia compilato
da un tecnico di fiducia del Ministero, il medesimo provvederà altresì
direttamente all’inserimento del certificato nel casellario informatico di cui
all’articolo 8 del DPR 207/2010.
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Appendice
normativa
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento al Codice dei
contratti pubblici
Art. 84 – Criteri di accertamento e di valutazione dei
lavori eseguiti all'estero (art. 23, d.P.R. n. 34/2000)
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con
sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento
comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta
dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli
affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale
risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i
tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti
per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti
regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato
con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice,
del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La
certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati
dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di
competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle
autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese
italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi
del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore, il certificato
può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto
dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana
ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una traduzione
certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un
traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la
certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero
degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui
all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo i modelli
semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e
non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la
rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa
di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura
competente del Ministero degli affari esteri.
Art. 3, d.P.R. n. 445/2000
1. Le disposizioni del presente testo unico si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche,
alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle
associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati
di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana
che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato
sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Allegati per i tecnici di fiducia:
[scaricabili in formato pdf]
-
avviso
di istituzione elenco dei tecnici di fiducia della Sede [trattasi dell’avviso - allegato 1]
-
modulo
di richiesta di iscrizione all’elenco dei tecnici di fiducia della Sede e
dichiarazione circa le condizioni di incompatibilità [v. allegato 2°]
-
modulo
di richiesta di cancellazione dall’elenco dei tecnici di fiducia della Sede [trattasi
dell’allegato 2B]
-
modello
nota di trasmissione CEL [trattasi dell’allegato 4B]
-
dichiarazione
circa le condizioni di incompatibilità da allegare a ciascun certificato [v. allegato
4C]
[scaricabili in formato doc]
-
modello
B semplificato [trattasi dell’allegato B]
Allegati per le imprese:
[scaricabili in formato pdf]
-
modello
richiesta di invio elenco professionisti [trattasi dell’allegato 4°]