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Elezioni Com.It.Es. 2026

Com.It_.Es_.-Votazioni
Votazioni Comites

Quest’anno si terranno le elezioni per il rinnovo dei Com.It.Es.. Gli italiani residenti all’estero che ne faranno richiesta, saranno chiamati a votare.

Per cosa si vota?
Si vota per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero.
Istituiti nel 1985, i Com.It.Es. sono organismi rappresentativi della collettività italiana all’estero eletti direttamente dai connazionali residenti da almeno 6 mesi nella Circoscrizione Consolare di appartenenza.

Cosa fanno i Com.It.Es.?
Rappresentano i connazionali all’estero nei rapporti con Ambasciate e Consolati e ne favoriscono l’integrazione.
Hanno altresì il compito di preservare la memoria storica dell’emigrazione italiana e valorizzare il contributo italiano nelle società in cui operano.

Quando si formano e da chi sono composti?
I Com.It.Es. possono essere istituiti nelle Circoscrizioni consolari che superano i 3.000 iscritti AIRE e sono composti da 12 membri nelle comunità fino a 100.000 connazionali e da 18 membri nelle comunità che superano tale soglia.
I membri dei comitati restano in carica 5 anni.

Chi può votare alle elezioni dei Com.It.Es.?
I connazionali residenti da almeno 6 mesi nella Circoscrizione consolare che abbiano inviato al Consolato di appartenenza apposita domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori.

Come si vota?
Il voto per le elezioni dei Com.It.Es. avviene per corrispondenza.
Le schede verranno inviate all’indirizzo di residenza di coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Successivamente, dovranno essere rispedite alla Concelleria Consolare presso l’Ambasciata di Italia di Washington o al proprio Consolato di riferimento, seguendo attentamente le indicazioni del foglio informativo presenti nel plico elettorale.

Per maggiori informazioni sulle elezioni visita il sito della Farnesina a questa pagina web:
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/eventi/2026/07/elezionidei-comites-2026/

Per maggiori informazioni sul ruolo e le attivita’ dei Com.It.Es. visita questa pagina sul sito della Farnesina.

MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO ELETTORALE

Le elezioni per il rinnovo e l’istituzione dei COMITES si terranno entro la fine del 2026.

I Comitati degli italiani all’estero sono organi di rappresentanza della collettività italiana nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e operano per l’integrazione della comunità italiana residente nel Paese straniero in cui si trovano.

A questo importante appuntamento elettorale potranno partecipare gli elettori, in possesso dei requisiti di legge per l’elettorato attivo, residenti e iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare da almeno 6 MESI (rispetto alla data delle elezioni).

Il voto si svolge per corrispondenza, ma – a differenza delle elezioni politiche e dei referendum – il plico elettorale viene spedito SOLTANTO agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es. entro il 4 novembre 2026.

ATTENZIONE: per ricevere il plico elettorale l’elettore deve quindi richiedere al proprio consolato di riferimento di essere iscritto nell’elenco elettorale, ENTRO E NON OLTRE IL 4 NOVEMBRE 2026.

Il cittadino potrà far pervenire il modulo per l’iscrizione nell’elenco elettorale per le elezioni dei Com.It.Es. in uno dei seguenti modi:

  • consegnandolo di persona (previo appuntamento, ove richiesto – presentarsi muniti di un documento di identità);
  • inviandolo per posta cartacea insieme a fotocopia di un documento di identità comprensivo della firma del titolare al seguente indirizzo: Consolato Generale d’Italia – attenzione ufficio elettorale – 1818 Market street, suite 910 – Philadelphia PA 19103;
  • inviandolo per posta elettronica ordinaria (elettorale.filadelfia@esteri.it), insieme a copia del documento d’identità, comprensivo della firma del titolare.

ELEZIONI COM.IT.ES. 2026 – PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE LISTE ELETTORALI

Entro la fine del 2026 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli Italiani all’Estero (Com.It.Es.).

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 395/2003, le liste possono essere presentate all’Ufficio elettorale nelle ore d’ufficio dal ventesimo al trentesimo giorno successivo all’indizione.

La raccolta delle firme, la sottoscrizione delle liste e le relative autentiche possono avvenire sin da ora.

Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a 16 per i Com.It.Es. composti da 12 membri o 22 per i Com.It.Es. composti da 18 membri. (DPR 395/2003, art 14, co 2).

Le liste, ciascuna munita del proprio contrassegno, sono presentate da uno dei candidati o da un sottoscrittore. Il presentatore della lista dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

Requisiti

Ai sensi del DPR 395/2003 art 16, la candidatura non è ammessa:

  • quando il candidato è minorenne;
  • quando la candidatura è presentata per più liste;
  • quando il candidato non è residente nella circoscrizione consolare;
  • quando manca la dichiarazione di accettazione della candidatura.

Ai sensi del DPR 395/2003, art 6, sono eleggibili i cittadini italiani:

  • residenti nella circoscrizione consolare;
  • candidati in una (e in una sola) delle liste presentate (e in una sola circoscrizione);
  • iscritti nell’elenco aggiornato di cui all’art. 5 comma 1 della Legge 459/2001;
  • in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative, ovvero i requisiti previsti dall’articolo 55 (Elettorato passivo), comma 1, del D.lgs. 267/2000, ovvero aver compiuto il diciottesimo anno di età, nel giorno fissato per la votazione

Non sono eleggibili:

  • i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all’estero, ivi compresi il personale a contratto;
  • coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) di enti gestori di attività scolastiche che operano nel territorio del Comitato;
  • gli amministratori e i legali rappresentanti (in base all’atto costitutivo e allo statuto) dei comitati per l’assistenza che ricevono finanziamenti pubblici;
  • coloro che sono indicati negli articoli 60 (Ineleggibilità) e 61 (Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia) del D.lgs. 267/2000;
  • coloro per cui ricorrono le condizioni previste dagli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del D.lgs. 235/2012;
  • coloro che sono stati già componenti del medesimo Comitato per due mandati consecutivi.

Documentazione

Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti (fogli) separati. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

Ogni lista di candidati (ognuno con cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché numero progressivo attribuito dal presentatore di lista) deve essere corredata della seguente documentazione:

  1. le dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, firmate e autenticate (allegato 1);
  2. i certificati, anche collettivi, che attestano l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione. Tali certificati sono rilasciati dall’ufficio consolare su richiesta degli interessati e sulla base degli atti in possesso dell’ufficio stesso, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta (DPR 395/2003, art 14, co 8);
  3. la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale;
  4. le sottoscrizioni prescritte dalla legge con le relative autentiche. Per ogni sottoscrittore la lista deve recare il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e la certificazione elettorale di cui al punto b). Le dichiarazioni di presentazionedelle liste possono essere firmate in atti (fogli) principali e separati (allegato 2 e allegato 3). Anche gli atti separati di raccolta delle firme devono riportare il contrassegno della lista, tutti i nominativi dei candidati e, aseguire, le sottoscrizioni.

Si ricorda che ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni.

Sottoscrizioni e autentiche delle firme

Ai sensi della normativa vigente (Art.13, comma 1, Legge 286/2003), i sottoscrittori delle liste devono essere residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi e risultare negli elenchi elettori per le elezioni dei Com.It.Es.. I sottoscrittori non possono essere candidati e non possono sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della sottoscrizione.

L’art. 15, comma 3, della L. 286/2003 stabilisce che le liste di candidati sono sottoscritte da un numero di elettori:

  • non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani residenti fino a 000;
  • non inferiore a 200 per quelle composte da un numero superiore a 50.000.

Per ogni sottoscrittore va indicato:

  • cognome;
  • nome;
  • luogo e la data di nascita.

Ai sensi della legislazione in vigore, le firme possono essere autenticate solo dagli Uffici consolari di I categoria, con esclusione quindi dei Consoli Onorari. L’autentica è sempre gratuita (art. 34 del DPR 395/2003).

Al fine di agevolare la sottoscrizione delle liste elettorali Com.It.Es. e le relative operazioni di autenticazione da parte del Consolato, si mette a disposizione  la sala conferenze della sede consolare (1818 Market Street, Suite 910, Philadelphia, PA 19103) dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 10 e venerdì 11 settembre 2026. In conformita’ con le regole di accesso alla sede, si prega di informare questo Consolato con almeno un giorno i anticipo, scrivendo all’indirizzo dedicato: elettorale.filadelfia@esteri.it.

Qualora gli interessati individuassero una sede/diverso luogo neutro presso il quale riunire gli almeno 100 sottoscrittori necessari alla presentzione di una lista elettorale, la Sede consolare potra’ altresì valutare l’opportunita’ di organizzare la presenza del proprio personale al fine di provvedere alle operazioni di autenticazione, in date da concordare preventivamente con l’Ufficio Elettorale.

Al momento della firma, il sottoscrittore dovrà essere identificato tramite un documento di riconoscimento (passaporto o carta d’identità), purché munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati.

Nota: Per le donne coniugate occorre anche presentare un documento (esempio certificato di nascita o di matrimonio) attraverso cui si possa verificare il cognome da nubile.